Art. 6.
(Esame di abilitazione).

      1. Per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di mediatore familiare è nominata, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale, una commissione composta dal presidente e da quattro membri, scelti tra docenti universitari in giurisprudenza, psicologia, sociologia, scienze sociali e scienze della formazione primaria, nonché tra liberi professionisti esercenti in materia, con esperienza professionale di almeno cinque anni.
      2. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di mediatore familiare consiste in una prova pratica e in una prova orale, su argomenti prescelti dalla commissione di cui al comma 1.
      3. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova pratica è stabilito dalla commissione di cui al comma 1.
      4. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di mediatore familiare

 

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ha luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro della giustizia, che individua le sedi di esame, in relazione alle attrezzature e alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento dell'esame, e stabilisce la data in cui ha inizio ciascuna sessione. Ai candidati è data facoltà di sostenere l'esame in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.
      5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica hanno ottenuto 30/100 dei voti a disposizione della commissione.
      6. Al termine dell'esame di abilitazione la Commissione di cui al comma 1 assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei voti riportati in ciascuna prova. Conseguono l'idoneità i candidati che hanno ottenuto complessivamente 60/100 dei voti a disposizione della Commissione.