1. Per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di mediatore familiare è nominata, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale, una commissione composta dal presidente e da quattro membri, scelti tra docenti universitari in giurisprudenza, psicologia, sociologia, scienze sociali e scienze della formazione primaria, nonché tra liberi professionisti esercenti in materia, con esperienza professionale di almeno cinque anni.
2. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di mediatore familiare consiste in una prova pratica e in una prova orale, su argomenti prescelti dalla commissione di cui al comma 1.
3. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova pratica è stabilito dalla commissione di cui al comma 1.
4. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di mediatore familiare